La circolare del ministero della Salute n° 3190/2020 del 03.02.2020 fornisce indicazioni operative utili per tutti i Datori di Lavoro, in relazione alla responsabilità – ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) – di tutelare i lavoratori dal “rischio biologico”, a cui afferisce il Coronavirus.
Si consiglia ai Datori di Lavoro di comunicare ai propri lavoratori di adottare alcuni accorgimenti tra cui:
-lavarsi frequentemente le mani
-curare l’igiene delle superfici
-evitare contatti prolungati e ravvicinati con persone che presentano i sintomi dell’influenza -visionare opuscolo rilasciato dal Ministero della Salute, si consiglia di appendere all’interno della bacheca aziendale e di distribuire a tutti i lavoratori tale opuscolo.
Restano applicabili le indicazioni generali rilasciate dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità con riferimento alla prevenzione dalle malattie trasmesse per via respiratoria.
Si specifica che i casi di intervento immediato vengono ricondotti esclusivamente ai soggetti che presentino sintomi influenzali e che siano stati a contatto con persone malate o che provengano dalle zone coinvolte dal contagio
Il Datore di Lavoro dovrà richiedere ai lavoratori di segnalare eventuali viaggi nelle aree a rischio (es. in Cina negli ultimi 14 giorni o nelle ultime zone di contagio in Italia) o eventuali contatti con persone provenienti da tali zone anche in assenza di sintomi evidenti.I Datori di Lavoro dovranno gestire tali casi, in termini di tutela della salute anche degli altri lavoratori, interfacciandosi con il lavoratore interessato e se lo ritengono necessario contattando il numero dedicato 1500 seguendo le indicazioni fornite dai servizi.
Come da indicazione del Ministero, i dipendenti delle aziende che si trovano nelle aree a rischio di contagio da coronavirus, individuate dalle Ordinanze, potranno ricorrere alla modalità di lavoro agile in via automatica. Lo prevede il decreto attuativo del Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Si sottolina l’obblighi di Comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette.
l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.
Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza.
LINK UTILI
Per quanto riguarda le attività effettuate al di fuori della sede aziendale, sia il Ministero della Salute (tramite le FAQ reperibili sul sito, qui) che il Ministero degli Esteri (nell’apposito focus sul sito, qui) consigliano di posticipare i viaggi non necessari verso le aree considerate a rischio.
Inoltre nei confronti di operatori di servizi o esercizi a contatto con il pubblico, il Ministero della Salute ha emesso il documento “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”, qui.